Novità Fiscali

Modello F24 (sezione Inps) – Soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 28 marzo 2025, ha disposto la soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali, così come richiesto dall’Inps. Le causali soppresse sono:
- ‘VITA’ denominata ‘CASSA RISCHIO VITA – Cassa Assicurativa per il rischio vita per i lavoratori dipendenti dell’industria alimentare’;
- ‘EBAI’ denominata ‘EBAIS – Ente Bilaterale Artigianato Industria e Servizi’;
- ‘EBCA’ denominata ‘EBICA STUDI LEGALI – Ente Bilaterale CSE ANAI degli Studi Professionali Legali’;
- ‘EART’ denominata ‘Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE dell’Artigianato – EBICC Artigianato’;
- ‘EBIM’ denominata ‘Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE – EBICC Multiservizi’;
- ‘EBTR’ denominata ‘Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE – EBICC Trasporti’;
- ‘EBIF’ denominata ‘EBIFORM – Ente Bilaterale per la Formazione Professionalizzante’;
- ‘EBLE’ denominata ‘EBILTER – Ente Bilaterale del Terziario’;
- ‘EBNS’ denominata ‘EBINS – Ente Bilaterale Nazionale Scuola’;
- ‘EBFC’ denominata ‘EBSA – Ente Bilaterale Nazionale Sicurezza Antincendio, Installazione, Manutenzione, Progettazione e Formazione’;
- ‘EBVS’ denominata ‘E.N.Bi.Art. – Ente Nazionale Bilaterale dell’Artigianato’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento della tassa automobilistica erariale, di sanzioni e interessi, dovuti a seguito dell’atto di accertamento del fisco
Il decreto del Mef 13 febbraio 2025 ha previsto l’estensione delle modalità di versamento della tassa automobilistica erariale. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dello scorso 27 marzo, ha esteso le modalità di versamento mediante mod. F24 alle somme dovute in relazione alla tassa automobilistica, a seguito dell’atto di accertamento emesso dal Fisco.
Per consentire il versamento delle somme dovute con il modello F24 ELIDE l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 21/E del 28 marzo 2025, ha istituito i seguenti codici tributo:
- ‘A503’ denominato ‘Tassa automobilistica erariale – Atto di accertamento’;
- ‘A504’ denominato ‘Tassa automobilistica erariale – Sanzione – Atto di accertamento’;
- ‘A505’ denominato ‘Tassa automobilistica erariale – Interessi – Atto di accertamento’.
Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo ‘A100 – spese di notifica per atti impositivi’.
Iva – Rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile in caso di ‘realizzazione di opere su beni di terzi’
All’Agenzia delle Entrate sono arrivate richieste di chiarimenti in merito alla rimborsabilità dell’eccedenza Iva detraibile ‘per opere realizzate su beni di terzi’, come ad esempio i lavori di ristrutturazione o di manutenzione.
Con la risoluzione n. 20/E del 26 marzo 2025 l’Agenzia ha fornito indicazioni per le ipotesi nelle quali l’Iva è stata assolta dall’esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo in relazione ai lavori sopra espressi effettuati su beni di proprietà di terzi, che presentano un nesso di strumentalità con l’attività svolta.
Le indicazioni dell’Agenzia intendono adeguare la prassi a quanto stabilito dalla sentenza n. 13162/2024 della Corte di cassazione. I giudici di legittimità hanno parificato sul piano sostanziale ‘detrazione’ e ‘rimborso’ dell’Iva. Inoltre, hanno chiarito che la nozione di ‘beni ammortizzabili’, contemplata dall’articolo 30, comma 2, lett. c) del Dpr 633/1972, ‘deve necessariamente essere estesa ai beni che, pur stricto sensu non ammortizzabili, sono comunque destinati all’esercizio dell’impresa per un periodo di tempo medio-lungo, appunto quali ‘investimenti’ (beni strumentali)’.
Alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 13162 del 2024 non sono da ritenersi più attuali le indicazioni fornite sul punto dalla risoluzione n. 179/2005. La conseguenza è che ‘l’esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo ha diritto, al ricorrere di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa, al rimborso dell’Iva per i lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni dei quali ha disponibilità in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo’.
Naturalmente il rimborso spetta al ricorrere dei presupposti generali di detraibilità dell’Iva, come la strumentalità dei beni stessi all’esercizio dell’impresa per un periodo di tempo medio-lungo, quali investimenti che richiedono un impiego di risorse finanziarie non contabilizzate come costo di un singolo esercizio.
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