Rassegna Stampa

Scontro sul taglio dell’Irpef Bankitalia e Istat: aiuta i ricchi
Piovono critiche sulla legge di Bilancio. Soprattutto su come si distribuiscono i benefici del taglio dell’Irpef, sull’opportunità della rottamazione 5, sulla tassazione degli affitti brevi. Durante le audizioni nelle commissioni Bilancio di Senato e Camera a finire sotto la lente è la norma che riduce il prelievo fiscale nello scaglione di redditi tra 28 e 50 mila euro, tagliando l’aliquota dal 35% al 33%. Secondo l’Istat questa misura va a beneficio degli italiani più ricchi, riservando loro l’85% delle risorse. Per Bankitalia la manovra non riduce le disuguaglianza dei redditi; inoltre, per le famiglie ‘dal 2019 al 2023 c’è stata un’ampia perdita di potere d’acquisto del 10%, recuperata solo di 3 punti’. Dubbi di Bankitalia anche sulla rottamazione che farebbe perdere gettito per 1,5 miliardi nel 2026. Risponde il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti secondo il quale ‘La riduzione tutela i contribuenti con redditi medi’. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Bankitalia: c’è poco contro le disuguaglianze Per i redditi contrattazione e più produttività’ – pag. 2)
fonte: "Corriere della Sera", di Andrea Ducci, p. 2, 7-11-2025
Dividendi e compensazioni, Giorgetti apre a correttivi ‘Fiscal drag già azzerato’
Nell’audizione sulla manovra alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti apre a possibili modifiche su due misure fortemente contestate dalle imprese. La prima è la super tassazione sui dividendi a favore dei soci con quote inferiori al 10% che si vedrebbero cancellare l’esenzione sul 95% delle somme con la conseguente impennata dall’1,25% al 26% della richiesta fiscale. L’altro correttivo indicato dal ministro punta a rendere più selettivo il blocco delle compensazioni orizzontali con debiti contributivi in calendario dal 1°luglio. L’idea è quella di preservare alcuni settori dove i contribuenti hanno strutturalmente il peso specifico maggiore (autotrasporti e società sportive). Ma a dominare il dibattito sulla manovra è il taglio dell’Irpef. Secondo l’Istat oltre l’85% dei 2,9 miliardi l’anno necessari per finanziare il taglio al 33% finirà ai più ricchi.
fonte: "Il Sole 24 Ore", di Gianni Trovati, p. 2, 7-11-2025
Pec degli amministratori, niente obbligo per Sas e Snc
Nel decreto legge n. 159/2025 è entrata, a sorpresa, una norma che prevede l’obbligo della Pec personale degli amministratori di sole società di capitali e non a tutte. La nuova formulazione esclude l’applicazione della disposizione a tutte le società di persone come la Sas e le Snc a meno che questa non abbia introdotto nei propri patti sociali i meccanismi tipici delle società di capitali, quali l’amministratore unico o il consiglio di amministrazione e il metodo collegiale. La limitazione dell’obbligo ai soli vertici amministrativi delle società di capitali rinforza i dubbi sulla ratio della misura in quanto la Pec di cui deve essere dotata la società fin dal 2008, deve essere presidiata proprio dalle stesse figure apicali che si vedono ‘raddoppiare’ tale onere. Pensiamo alla situazione delle società unipersonali dove, nella stragrande maggioranza dei casi, il socio unico è anche amministratore unico della società.
fonte: "Il Sole 24 Ore", di Maurizio Pirazzini, p. 33, 7-11-2025
Caf e professionisti, svolta digitale per la delega unica
Adempimenti. Dal prossimo 8 dicembre Caf e professionisti dovranno utilizzare il nuovo sistema telematico per inviare su file le deleghe ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate: un solo canale per l’autorizzazione a consultare cassetto fiscale, fatture elettroniche, corrispettivi telematici, cassetto riscossione e dati per Isa e concordato biennale. Fino al 5 dicembre resteranno operativi i vecchi sistemi per l’invio o il rinnovo delle deleghe. Le deleghe già in essere resteranno valide fino alla loro scadenza, ma non oltre il 28 febbraio 2027. La scadenza dell’8 dicembre è il penultimo tassello del processo di semplificazione avviato con il Dlgs 1/2024; uno step successivo, che sarà annunciato sul sito dell’Agenzia, consentirà agli intermediari di generare le deleghe istantaneamente online.
fonte: "Il Sole 24 Ore", di Marcello Tarabusi, p. 34, 7-11-2025
Quadro RU, il decreto attuativo non può far decadere dal bonus
Con la sentenza n. 297/2025 la Cgt di secondo grado del Veneto ha affermato che la mancata indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi del credito d’imposta non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, nonostante il decreto ministeriale attuativo prevedesse la compilazione del modello RU a pena di decadenza. Nel caso analizzato l’ufficio aveva emesso un atto di recupero per disconoscere il credito d’imposta previsto per gli apporti in denaro finalizzati alla produzione di opere cinematografiche a causa della mancata indicazione del credito nel quadro RU della dichiarazione del periodo d’imposta in cui il medesimo credito si era formato (2016).
fonte: "Il Sole 24 Ore", di Giorgio Gavelli, p. 34, 7-11-2025
Sanzione ridotta per il modello tardivo entro il 29 gennaio
Dichiarazioni. Scaduto il termine per la presentazione del modello Redditi 2025, è ancora possibile trasmettere, entro il 29 gennaio 2026, una dichiarazione tardiva versando una penalità in misura ridotta. La sanzione prevista nel caso di dichiarazione tardiva è definita dal comma 1 dell’articolo 1 del Dlgs 471/1997 e, se non sono dovute imposte, va da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro. Su questa sanzione si può applicare l’istituto del ravvedimento operoso che prevede la riduzione della sanzione a un decimo del minimo. Presentare la dichiarazione oltre il termine di legge ma entro il 29 gennaio 2026 costa quindi 25 euro se non ci sono imposte da versare. In caso di presentazione della dichiarazione oltre 90 giorni dalla scadenza la sanzione base è la stessa prevista nel caso di presentazione della dichiarazione nei 90 giorni successivi alla scadenza, ma non può essere applicato il ravvedimento operoso.
fonte: "Il Sole 24 Ore", di Alessandra Caputo, p. 34, 7-11-2025
Paperoni, residenza civilistica decisiva per la tassa aumentata a 300 mila euro
Se sarà confermato l’aumento previsto dalla manovra 2026 al regime dei neo residenti, porterà dal prossimo anno un incremento dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri per i ‘Paperoni’ che si trasferiscono in Italia. Si passerà, infatti, dagli attuali 200 mila euro a 300 mila euro annui e da 25 mila a 50 mila euro per ciascun familiare a cui l’opzione viene estesa. Il bicchiere mezzo pieno è rappresentato dal fatto che la misura viene confermata nella sua interezza. Il bicchiere mezzo vuoto, invece, si vede nella comprensibile percezione di instabilità circa il quantum anche in ottica futura, alla luce dei due aumenti, uno del 2024 e l’altro (ancora in discussione). Nella proposta all’esame del Parlamento, sembra voler essere tutelata la posizione di chi trasferirà la residenza in Italia entro il 31 dicembre 2025.
fonte: "Il Sole 24 Ore", di Antonio Longo, p. 35, 7-11-2025
La super Irap destinata alle banche travolge anche i fondi immobiliari
Confindustria Assoimmobiliare analizza e critica la misura contenuta nell’articolo 21 della manovra 2026 ovvero l’incremento dell’aliquota base Irap di due punti percentuali per banche e assicurazioni. Il rischio è che possa colpire anche le Sgr immobiliari. Portando un carico extra di circa il 65% stimabile in 10-12 milioni di euro in più, oltre ai 16 milioni di Irap già versati oggi. Le critiche nascono dalla constatazione delle differenze tra il settore bancario e assicurativo e quello immobiliare: se alcuni benefici macroeconomici e di contesto generale hanno riguardato il comparto bancario e assicurativo, motivando la nuova imposizione inserita nel Ddl di Bilancio, non può dirsi lo stesso del settore immobiliare. L’associazione evidenzia che tra i soggetti ricompresi nell’ambito dell’articolo 6 del Dlgs Irap figurano anche le società di gestione del risparmio (Sgr) e le società di investimento a capitale fisso (Sicaf) e variabile (Sicav). Per questa assimilazione, la misura finirebbe per gravare anche sul settore della gestione immobiliare.
fonte: "Il Sole 24 Ore", di Giuseppe Latour, p. 35, 7-11-2025
Concordato senza lacci dal 2026
Ultimi due mesi senza possibilità di effettuare operazioni straordinarie per chi ha aderito lo scorso anno al Concordato preventivo biennale: dal prossimo 1°gennaio semaforo verde a scissioni, fusioni e conferimenti d’azienda senza il rischio di perdere l’intesa con il Fisco. Chi ha optato per il Cpb lo scorso anno si è infatti legato al patto con l’Agenzia delle Entrate per il biennio 2024-2025 e a partire dal 1°gennaio 2026 non dovrà più preoccuparsi di monitorare le cause di decadenza o cessazione dall’accordo essendone esauriti gli effetti. Queste sono le conseguenze generate dall’applicazione dell’art. 21 del Dlgs 13/2024, decreto che ha introdotto e disciplinato il concordato preventivo biennale, nello specifico per coloro che hanno, per primi, optato per l’istituto per gli anni d’imposta 2024 e 2025.
fonte: "Italia Oggi", di Giuliano Mandolesi, p. 26, 7-11-2025
Condanna nonostante il patto
Nonostante il concordato preventivo scatta la condanna per evasione Iva. A stabilirlo la Cassazione penale nella sentenza n. 35938 dello scorso 4 novembre. L’ammissione alla procedura minore, chiesta per debiti tributari scaduti prima della domanda, risulta infatti successiva alla consumazione del delitto: non può dunque avere efficacia nell’escludere la rilevanza penale o impedire che si perfezioni il fatto tipico previsto dalla legge. Il fatto poi che l’imprenditore adempia parzialmente il debito tributario dopo che il reato si è consumato non prova in alcun modo l’insussistenza del dolo. Né può essere valutata in modo positivo la circostanza secondo cui l’interessato, sempre in epoca successiva, mette il suo patrimonio immobiliare a disposizione degli organi concorsuali.
fonte: "Italia Oggi", di Dario Ferrara, p. 27, 7-11-2025
Il finanziamento pubblico non giustifica esenzione Iva
Nella risposta a interpello 287 di ieri l’Agenzia delle Entrate afferma che il finanziamento pubblico all’impresa che organizza corsi di lingua straniera, erogato nel quadro degli incentivi volti a favorire la nascita e lo sviluppo di attività economiche in determinate zone del territorio nazionale, non vale quale riconoscimento di idoneità dell’iniziativa didattico-formativa ai fini dell’esenzione dall’Iva. Tale misura di sostegno dell’economia non implica, infatti, alcuna valutazione di idoneità della specifica offerta didattica e non è pertanto equiparabile al c.d. ‘riconoscimento per atto concludente’ ai sensi della circolare delle Entrate n. 22/E/2008.
fonte: "Italia Oggi", di Franco Ricca, p. 27, 7-11-2025
Superbonus 2026, cessione ko
Dalla lettura del decreto legge n. 95/2025 e dalla manovra 2026 bollinata dalla Ragioneria dello Stato emerge che gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia potranno beneficiare, a certe condizioni, del Superbonus nella misura del 110% anche sulle spese sostenute nel 2026. Per beneficiare della maxi agevolazione prorogata è però necessario che le istanze o le dichiarazioni siano state presentate in data antecedente al 30 marzo 2024. Sono esclusi dalla proroga oltre ai contribuenti che hanno presentato le istanze o dichiarazioni oltre detta scadenza, anche coloro che pur rientrando in tali termini si sono avvalsi del ‘Superbonus rafforzato’, dato che la norma non menziona il comma 4-ter dell’art. 119 del decreto Rilancio.
fonte: "Italia Oggi", di Cristian Angeli, Luca Tentoni, p. 28, 7-11-2025
© Copyright. Gli articoli presenti su questa pagina provengono da Metaping.
