Rassegna Stampa

Bonus edilizi, il cessionario diligente evita la colpa grave
Crescono i controlli del Fisco sui crediti d’imposta e, in particolare, su quelli edilizi. Mentre le irregolarità di chi ha indebitamente fruito di tali crediti sono facilmente individuabili, non lo sono le conseguenze in capo ai cessionari dei crediti, che, non di rado, non sono a conoscenza della non spettanza o dell’inesistenza ‘originaria’ del credito acquisito. Ai fini tributari si può fare riferimento ai documenti di prassi degli ultimi anni, mentre ai fini penali ci sono i primi pronunciamenti della Suprema corte che contengono principi da non dimenticare. Dal punto di vista tributario, va segnalata la limitazione della responsabilità solidale dei cessionari, in caso di concorso nella violazione per la non spettanza del credito originario, alle sole ipotesi di dolo o colpa grave. Esclusa la responsabilità per colpa lieve a patto che il cessionario abbia acquisito la documentazione prescritta dalla legge.
fonte: "Il Sole 24 Ore", di Laura Ambrosi, Antonio Iorio, p. 38, 17-3-2026
Crediti delle Casse private nel rispetto di linee comuni
Sono pronte le linee guida per contabilizzare i crediti da parte delle Casse di previdenza private in modo uniforme. Il documento che mette ordine nella rappresentazione in bilancio dei crediti contributivi è frutto della collaborazione tra l’Organismo italiano di contabilità (Oic) e la Commissione parlamentare di controllo sull’attività delle Casse. La necessità di arrivare a linee guida comuni deriva dalle risultanze dell’indagine conoscitiva predisposta dalla Commissione bicamerale: tra il 2009 e il 2013 i crediti contributi netti sono aumentati sensibilmente del 34,69%. Il fondo svalutazioni si è incrementato di quasi il 41%. A sollecitare l’attenzione della Commissione anche la concentrazione dei crediti e la differenza di trattamento tra Cassa e Cassa, con alcune situazioni fonte di possibili criticità.
fonte: "Il Sole 24 Ore", di Maria Carla De Cesari, p. 40, 17-3-2026
Trascinamento fiscale per l’ammortamento delle attività immateriali
L’Oic ha modificato il principio contabile Oic 24, introducendo la possibilità, in determinate condizioni, di calcolare l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali in relazione ai ricavi generati dall’attività. La novità si applicherà ai bilanci con esercizio dal 1°gennaio 2026, ma può essere adottata anticipatamente già dal 2025, con applicazione retroattiva o prospettica. Questo criterio è ammesso solo se utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti e se i ricavi rappresentano in modo attendibile il grado di utilizzo dell’attività immateriale, senza violare il principio di prudenza. Dal punto di vista fiscale restano validi i limiti di deducibilità previsti dagli articoli 103 e 108 del Tuir. In generale non emergono particolari criticità, salvo possibili disallineamenti soprattutto nel caso di marchi e avviamento, mentre negli altri casi le quote non devono necessariamente essere costanti per essere deducibili.
fonte: "Il Sole 24 Ore", di Giorgio Gavelli, Fabio Giommoni, p. 40, 17-3-2026
Rottamazione quater, estinto il processo con la prima rata
Con la sentenza n. 5889, depositata ieri, le Sezioni unite della Cassazione hanno sostenuto che la rottamazione quater si perfeziona sempre, sotto il profilo processuale, con il solo pagamento della prima rata, senza dover attendere quindi il completamento del piano dei versamenti. La sanatoria, inoltre, può applicarsi anche alle entrate non tributarie. Infine, ed è questa in effetti la statuizione più importante, la definizione effettuata da parte di un coobbligato produce effetti nei confronti di tutti, pure se si tratta di entrate non tributarie. Sulla questione degli effetti processuali della definizione agevolata vale la pena di ricordare che la stessa non produce alcun effetto se non portata a compimento. (Ved. anche Italia Oggi: ‘La rottamazione estingue la lite’ – pag. 24)
fonte: "Il Sole 24 Ore", di Luigi Lovecchio, p. 41, 17-3-2026
L’invito a comparire non blocca l’accesso al ravvedimento speciale
La notifica dell’invito a comparire non può precludere al contribuente, che ha aderito al concordato preventivo biennale, la possibilità di avvalersi del ravvedimento speciale per le annualità pregresse. Pertanto, il perfezionamento della definizione, cristallizzando la posizione del contribuente, inibisce la possibilità per l’amministrazione finanziaria di accertare le annualità coperte dalla sanatoria. Con questa motivazione la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona, con la sentenza n. 19/2026 ha annullato un accertamento relativo all’anno d’imposta 2019, riconoscendo la piena validità del ravvedimento speciale per i contribuenti aderenti al concordato preventivo biennale. Il caso riguardava un contribuente che, dopo aver aderito al cpb per i periodi d’imposta 2014-2015, si era avvalso anche della facoltà di definire le annualità 2018-2022 tramite il nuovo ravvedimento speciale.
fonte: "Il Sole 24 Ore", di Andrea Taglioni, p. 41, 17-3-2026
Ecco la nuova Srl paneuropea
Si chiama EU-Inc. la nuova Srl paneuropea, costituibile in tutti i 27 Paesi membri. Si potrà fare in appena 48 ore, al costo massimo di cento euro. Questo, in quanto per i controlli basteranno solo due giorni. Domani la Commissione europea porterà la bozza istitutiva di regolamentazione all’Europarlamento. Lo schema di regolamento chiarisce che tutti i dati fiscali e previdenziali della nuova società verranno trasmessi automaticamente dal Registro delle imprese competente alle altre autorità. La società non dovrà più presentare in più sedi le stesse informazioni. Sempre in ambito fiscale, arriva una forma di divieto alla doppia imposizione fiscale, una sorta di ne bis in idem tributario europeo. Per attrarre talenti in innovazione, la nuova regolamentazione prevede la partecipazione azionaria dei dipendenti mediante l’emissione in loro favore di warrant attraverso l’offerta di stock option.
fonte: "Italia Oggi", di Luigi Chiarello, p. 22, 17-3-2026
Ravvedimento col buco
Il ravvedimento speciale può lasciare scoperta l’Irap quando la base imponibile è pari a zero. In questi casi non si genera imposta sostitutiva e quindi lo scudo fiscale sull’Irap non si perfeziona, lasciando l’annualità accertabile. L’Agenzia delle Entrate sta avviando controlli mirati proprio sul valore della produzione Irap per anni già ravveduti sul piano reddituale. A differenza di Irpef/Ires, per cui è previsto un versamento minimo di 1.000 euro anche con base imponibile zero, per l’Irap tale soglia non esiste. Di conseguenza il ravvedimento può coprire i redditi ma non l’imposta regionale. Questo vuoto normativo è presente sia nel ravvedimento legato al concordato preventivo biennale sia nel nuovo patto fiscale.
fonte: "Italia Oggi", di Giuliano Mandolesi, Duilio Liburdi, p. 25, 17-3-2026
Condomini, rischio 110%
Con l’avvio dei controlli del Fisco sulle pratiche agevolate al 110% i massimali assicurativi delle polizze dei tecnici asseveratori potrebbero non bastare per coprire integralmente i danni derivanti dai recuperi fiscali, perché le pretese dell’Erario possono superare il limite minimo di copertura previsto dalla legge e perché il plafond assicurativo può essere progressivamente eroso dalle prime azioni risarcitorie. L’entità delle richieste risarcitorie può crescere perché nei contenziosi i contribuenti tendono a chiedere il ristoro dell’intero pregiudizio economico subìto, comprendendo anche sanzioni e interessi derivanti dal recupero fiscale. Poi ci sono le clausole tipiche delle polizze professionali che spesso escludono la copertura nei casi di condotta dolosa.
fonte: "Italia Oggi", di Cristian Angeli, p. 26, 17-3-2026
Rate trimestrali, no a sospensione
La Corte di giustizia tributaria di Torino, con la sentenza n. 1515/2025, afferma che è irretrattabile la definizione agevolata dell’accertamento effettuata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 119/2018. In nessun modo è consentito di sospendere il pagamento delle 20 rate trimestrali derivanti dall’accordo, neanche se successivamente interviene una sentenza penale di assoluzione. I giudici tributari hanno respinto il ricorso presentato da un contribuente avverso alcuni avvisi di intimazione per imposte varie del 2013, il cui accertamento fu appunto definito secondo le modalità ricordate.
fonte: "Italia Oggi", di Emilio de Santis, p. 26, 17-3-2026
Airbnb, tassa di soggiorno a 110 mln
Supera i 110 milioni di euro il gettito versato da Airbnb a titolo di imposta di soggiorno per conto degli host in Italia nel 2025. L’importo è più alto di circa 10 milioni rispetto ai quasi 100 milioni del 2024. Si tratta del secondo anno di applicazione su scala nazionale del sistema di riscossione automatica del tributo da parte delle piattaforme, introdotto con le modifiche normative sulle locazioni brevi. Secondo Airbnb l’impatto dei soggiorni prenotati sulle piattaforme non riguarda solo le grandi città, perché nel 2024 circa la metà dei pernottamenti effettuati da italiani tramite Airbnb nel Paese si è concentrata in aree rurali o centri minori.
fonte: "Italia Oggi", di Matteo Rizzi, p. 26, 17-3-2026
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