Rassegna Stampa

FdI rilancia sul condono, la Lega sulle pensioni Un caso le frasi di Piantedosi
Un emendamento di Fratelli d’Italia alla legge di Bilancio propone di riaprire i termini del condono. A beneficiarne sarebbero in particolare i cittadini della Campania. Per l’opposizione si tratta di una ‘mancia elettorale’ visto che siamo alla vigilia del voto regionale in Campania. Il ministro dell’Interno Piantedosi difende il provvedimento, paragonandolo alle regolarizzazioni dei migranti, suscitando dure reazioni da parte di Pd ed Europa Verde. La segretaria del Pd, Elly Schlein, accusa l’Esecutivo di riesumare vecchie logiche pre-elettorali. Nella maggioranza emergono perplessità. Forza Italia chiede valutazioni caso per caso. La Lega in pressing su rottamazione, modifiche alle pensioni e stop all’aumento della cedolare secca sugli affitti turistici.
fonte: "Corriere della Sera", di Andrea Ducci, p. 9, 17-11-2025
Liti fiscali, i contribuenti pagano le spese legali più spesso dell’ufficio
Liti fiscali. I dati dicono che nel 2025 i contribuenti sono stati chiamati a rimborsare i costi del giudizio nel 4,5% di casi in più rispetto al Fisco in primo grado e nel 14,5% in secondo. Sono sempre più numerose le sentenze in cui nonostante il giudizio favorevole ai privati gli stessi sono chiamati a pagarsi l’avvocato e a corrispondere gli oneri processuali. La regole è che chi perde rimborsa le spese alla controparte. Dal 2016 la legge prevede che il giudice può compensare i costi solo per ‘gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate’. Nei primi due trimestri dell’anno i dati dicono che per imprese e famiglie è meno facile ottenere il rimborso. L’unico dato positivo è che rispetto a 5 anni fa le percentuali di condanna alle spese sono aumentate e la forbice si è ridotta: dall’11% al 4,5% in primo grado e dal 20% al 14,5% in secondo.
fonte: "Il Sole 24 Ore", di Cristiano Dell’Oste, Antonio Iorio, p. 5, 17-11-2025
Cessione d’azienda, Pex e assegnazioni escluse dalla stretta sulle plusvalenze
Una misura contenuta nella manovra 2026 penalizza in una duplice direzione il tradizionale meccanismo di rateazione delle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei beni relativi all’impresa e precisamente: prolungando il periodo minimo di possesso che rende possibile la diluizione temporale del provento; riducendo il periodo di tale diluizione. La modifica riguarda le plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre prossimo. La nuova norma non si applica alle plusvalenze derivanti dal trasferimento di partecipazioni dotate dei requisiti ‘Pex’ e non riguarda i plusvalori derivanti dall’autoconsumo dei beni aziendali, dalla loro assegnazione ai soci o dalla destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. In sintesi, dal 2026 la rateazione sarà limitata ai beni posseduti da cinque anni e la dilazione non potrà durare oltre il secondo esercizio post trasferimento.
fonte: "Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi", di Andrea Cioccarelli, Giorgio Gavelli, p. 20, 17-11-2025
Dichiarazioni 2025: correzioni sprint nel riporto delle perdite pregresse
Dichiarazioni 2025. Scaduto il termine per l’invio delle dichiarazioni, è possibile correggere errori tramite il ravvedimento beneficiando delle sanzioni ridotte. Anche le sanzioni per omesso versamento sono riducibili. Errori comuni riguardano il riporto delle perdite, soggetto a limiti variabili negli anni e ulteriormente modificati dal 2025, con restrizioni per società di comodo e operazioni straordinarie. La Corte di cassazione conferma che i limiti valgono anche per la retrodatazione delle fusioni. Sul riporto perdite pesa anche la qualificazione dei contributi Covid come proventi esenti ‘agevolativi’, che quindi riducono le perdite riportabili: il Mef ha confermato la posizione dell’Amministrazione finanziaria. I contribuenti sono chiamati a valutare se accettare questa impostazione o ricorrere al ravvedimento per evitare contenziosi.
fonte: "Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi", di Cristina Odorizzi, p. 21, 17-11-2025
La cartella per ‘omesso versamento’ non può essere motivata in giudizio
Con la sentenza n. 475/2/2025 la Corte di giustizia tributaria di Vicenza ha affermato che l’atto dell’Agenzia delle Entrate privo di motivazione è illegittimo e non può essere integrato in sede processuale. I giudici tributari hanno così condiviso la linea espressa dalla Corte di cassazione. Nel caso esaminato una società aveva impugnato una cartella di pagamento, eccependo il difetto di motivazione della stessa e del ruolo sottostante. L’ufficio aveva contestato solo in seguito l’utilizzo dei crediti acquistati da terzi.
fonte: "Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi", di Davide Settembre, p. 22, 17-11-2025
Cambi di valore delle aree, niente denuncia Imu
La dichiarazione Imu non occorre né quando un terreno agricolo acquisisce la qualifica di area edificabile, né quando cambia il valore di mercato della stessa. Secondo l’attuale orientamento della Cassazione, in entrambi i casi il Comune sarebbe in possesso dei dati da dichiarare, cosicché non sorgerebbe alcun obbligo dichiarativo. Le Supreme corti, tuttavia, continuano a fornire indicazioni contraddittorie sulla perentorietà dell’adempimento in parola, oscillando tra rigore estremo e ampia tolleranza, generando confusione tra gli operatori del settore. Gli effetti della scelta dell’una o dell’altra tesi sono rilevanti a livello di sanzione irrogabile e termini decadenziali per l’accertamento. L’articolo fa il punto ad un mese esatto dal saldo Imu.
fonte: "Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi", di Luigi Lovecchio, p. 23, 17-11-2025
Affitto d’azienda, il sequestro revoca il deposito cauzionale
Antimafia. Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza del 23 ottobre 2025, ha stabilito che il proprietario affittante non può trattenere la somma ricevuta a titolo di deposito cauzionale per compensare la morosità dell’affittuario. È pertanto illegittimo il decreto ingiuntivo che ordina l’immediato pagamento all’amministratore giudiziario dell’ammontare in deposito. Secondo i giudici del tribunale pugliese verrebbe violata la par condicio creditorum.
fonte: "Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi", di Giovanbattista Tona, p. 24, 17-11-2025
Il factoring non è esente dall’Iva
L’attività di factoring non può beneficiare dell’esenzione Iva prevista per le operazioni finanziarie, ma va assoggettata all’imposta. Irrilevante che i crediti siano trasferiti al factor o siano semplicemente dati in pegno a garanzia del finanziamento. A stabilirlo la Corte di giustizia Ue nella sentenza del 23 ottobre 2025, C-232/24, che riaccende l’attenzione sul probabile contrasto della prassi italiana rispetto alla normativa unionale. Il factoring rientra nella nozione ampia di ‘recupero crediti’, che deve essere interpretata estensivamente, mentre le esenzioni vanno applicate in modo restrittivo. Le operazioni di factoring formano una prestazione unica e indivisibile avente come scopo l’incasso dei crediti del cliente. Non è possibile assimilare tali servizi alla concessione di credito. L’eccezione all’esenzione ha carattere preciso e incondizionato e quindi è direttamente invocabile davanti ai giudici nazionali.
fonte: "Italia Oggi", di Franco Ricca, p. 7, 17-11-2025
Detrazione salva con prove light
Il diritto alla detrazione Iva non può essere negato quando il soggetto passivo che lo fa valere dimostra il presupposto sostanziale dell’effettuazione della cessione di beni o prestazioni di servizi e dà prova del requisito formale attraverso la pertinente valida fattura d’acquisto annotata nei registri Iva; tuttavia, non è necessaria la prova del pagamento della fattura. Sono le conclusione a cui giunge la Corte di cassazione tributaria nell’ordinanza n. 27238/2025 depositata lo scorso 11 ottobre. Il caso riguardava la Corte di merito della Calabria che, nel confermare la liquidazione erariale per Iva relativa all’anno d’imposta 2012, negava alla contribuente il diritto alla detrazione dell’imposta.
fonte: "Italia Oggi", di Benito Fuoco, p. 10, 17-11-2025
Imu, è la dichiarazione a far fede
Con la sentenza 206 del 13 ottobre 2025 la Cgt di primo grado di Reggio Emilia ha evidenziato che un’impresa edile ha il diritto all’agevolazione Imu per i beni merce, destinati alla vendita, se presenta la dichiarazione al Comune competente. Un errore nella compilazione della denuncia per aver barrato la casella sbagliata, non può però compromettere il diritto a fruire del beneficio fiscale se lo stesso è facilmente riconoscibile dall’ente impositore. Infatti, il contribuente, per giustificare l’errore commesso, aveva fornito al Comune i bilanci d’esercizio di tutti gli anni che avevano formato oggetto di accertamento, atti a dimostrare che i beni erano destinati alla vendita. Costituisce dunque un errore materiale che non compromette l’esenzione aver barrato, nella dichiarazione, la casella 3 anziché la casella 8.
fonte: "Italia Oggi", di Sergio Trovato, p. 11, 17-11-2025
False fatture, vantaggi condivisi
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 29299 dello scorso 5 novembre, si pronuncia sulle frodi Iva affermando che in caso di falsa fatturazione, fino a prova contraria, il vantaggio fiscale è da dividere a metà. E l’imposta è dovuta da chi ha emesso la falsa fattura per l’intero ammontare, fatto salvo il suo diritto al rimborso in caso sia accertato il mancato rischio di perdita di gettito fiscale. I giudici di legittimità sostengono l’indirizzo secondo il quale l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti presuppone l’equa ripartizione del vantaggio fiscale tra cedente e cessionario, gravando sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria.
fonte: "Italia Oggi", di Giancarlo Marzo, Corrado Gallo, p. 12, 17-11-2025
Lucro cessante senza Ires e Irap
Con l’ordinanza n. 28718 dello scorso 30 ottobre la Corte di cassazione ha evidenziato che nel risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento di un’obbligazione risulta comunque soggetto all’imposizione fiscale il mancato guadagno costituito dalla perdita dei redditi che sarebbero stati invece percepiti dal creditore se il debitore avesse adempiuto correttamente la sua prestazione. E dunque, nel quantificare l’importo che il professionista inadempiente deve all’impresa a titolo di lucro cessante, il giudice di merito deve sempre tenere conto dei tributi che sarebbero stati pagati dall’azienda, come l’Ires e l’Irap, per determinare l’entità effettiva della somma dovuta, a meno che non sia la società danneggiata a dimostrare l’esenzione di quei redditi.
fonte: "Italia Oggi", di Dario Ferrara, p. 13, 17-11-2025
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